Minori stranieri non accompagnati (MSNA) e forme di tutela speciale

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INFORMAZIONI STATISTICHE, MISURE DI SOSTEGNO E SUPPORTI PER I MSNA

Con l’espressione “minore straniero non accompagnato” (MSNA) il nostro ordinamento giuridico definisce la persona straniera (ossia cittadina di uno Stato non appartenenti all’Unione europea o apolide) di età inferiore ai diciotto che si trova, per qualsiasi motivo, nel territorio italiano privo di assistenza e rappresentanza legale.

Purtroppo, i MSNA sono migliaia di unità, tanto che al settembre 2021 i “presenti e censiti” sul territorio nazionale sono risultati essere 9.661: il 62% in più del 2020.

Si tratta, secondo i dati ufficiali, di 9.385 “maschietti” (97%) e 276 “femminucce” (3%) di varia provenienza. Essi sono, prevalentemente bangladesi, tunisini, egiziani, albanesi, pakistani, ivoriani, guineani, somali, eritrei ed afghani.

Ad ogni modo, questi minori si trovano in condizioni di vita complesse, precarie e fortemente a rischio a livello sociale ed evolutivo. Essi, infatti, non solo si trovano da soli in un Paese straniero ma anche esposti al rischio di essere vittime di reati e ad essere sfruttati, sotto vari profili, dalle organizzazioni criminali.

Spesso traumatizzati dal viaggio o da eventi che li hanno “segnati” nel loro Pese di origine sono privi di figure adulte di riferimento e, sovente, abbandonati a se stessi.

Per tale motivo, questi minori necessitano di una tutela speciale, come il divieto per legge (l. n. 47/2017) di essere respinti o espulsi.

Lo Stato può solo procedere in tal senso per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello stato, ma a condizione che l’espulsione o il respingimento non comporti il rischio di danni gravi per il minore.

Inoltre, per garantire ai MSNA la possibilità di accedere ai servizi territoriali vi sono dei fondi statali ad hoc, tra cui:

– il fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo;

– il fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Entrambi questi fondi possono essere impiegati dalle amministrazioni comunali per sostenere le spese connesse all’accoglienza di questi minori.

Infine, per agevolare ulteriormente i MSNA è possibile, ai sensi dell’art. 1, co. 4 d.p.c.m. 535/1999, il rimpatrio volontario assistito con il quale si intende «l’insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l’assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al ri-affidamento alle autorità responsabili del Paese d’origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell’autorità giudiziaria […]. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all’unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione».

Nel caso di emissione del provvedimento di rimpatrio volontario assistito, la Direzione generale sostiene i costi del rientro nel Paese di origine e/o nel Paese terzo, garantendo al minore un piano di reinserimento socio-familiare, elaborato di concerto con le autorità competenti. Il piano di reinserimento è programmato su base individuale, secondo le abilità, predisposizioni ed inclinazioni del minore. L’obiettivo principale dei programmi di reinserimento è avviare, finanziare e monitorare un percorso educativo, scolastico e/o lavorativo che permetta al minore di raggiungere l’indipendenza economica dalla famiglia in tempi ragionevolmente congrui.

Resta fermo il principio che questo tipo di rimpatrio «deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria» (art. 7 d.p.c.m. 535/1999).


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